INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN CONDOMINIO

Pannelli fotovoltaici anche senza l’autorizzazione dell’assemblea di condominio

Con la Sentenza n. 1337/2023, la Cassazione ricorda che l’art. 1122 bis del C.C. consente l’installazione di impianti per produrre energia da fonti rinnovabili destinati a singole unità sul lastrico solare e su ogni altra superficie idonea e nelle parti delle proprietà individuale.

Se detta installazione comporta modifiche necessarie delle parti comuni, l’interessato ad eseguire dette opere ne dà comunicazione all’amministratore, indicando contenuto specifico e modalità di esecuzione delle opere.

L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione delle opere per tutelare la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’edificio e inoltre subordinare l’esecuzione delle opere a idonea garanzia per i danni eventuali. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti nelle singole unità.

L’intervento dell’assemblea è quindi previsto solo se gli impianti vanno a modificare le parti comuni del CONDOMINIO, in questo caso inoltre chi vuole procedere all’installazione, come prevede anche l’art. 1122 c.c. deve darne comunicazione all’amministratore.

Ora, se come nel caso di specie, l’installazione non comporta alcuna modifica delle parti comuni, l’assemblea non poteva esprimere nessuna prescrizione sulle modalità esecutive.

La Cassazione enuncia quindi il seguente principio: “l’installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”.